Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 1 - Natura e fini

1. L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “Università” o “Ateneo”, è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.
2. Sono compiti primari dell’Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall’attività assistenziale.
3. L’Università è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
4. L’Università riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca, con particolare attenzione alle aree confinanti. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l’accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti stranieri; a tal fine, sostiene l’istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere.
5. L’Università promuove le condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. A tal fine, promuove, anche con il sostegno di soggetti esterni, l’istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli ed eroga contributi e agevolazioni per studenti che collaborino nelle attività di servizio. Provvede all’organizzazione e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e di ogni altra risorsa strumentale. Persegue politiche intese a facilitare la residenzialità degli studenti e del personale, anche mediante la realizzazione di collegi universitari.
6. L'Università cura le attività di orientamento e tutorato e attiva servizi intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati. Favorisce la costituzione di associazioni di ex-alunni, finalizzate al mantenimento di relazioni con l’Ateneo e al sostegno delle sue attività istituzionali.
7. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.
8. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l’accesso alle risorse informative on line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.
9. All'Università spettano tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalità, non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge.

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Art. 2 - Principi e garanzie fondamentali

1. L’Università è luogo di formazione e di trasmissione di un sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell’interazione tra culture.
2. L’Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell’Università. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto dei principi ispiratori del codice etico, assumendo come valore preminente la centralità della persona.
3. L’Università garantisce, nel quadro delle proprie competenze, la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l’eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione delle differenze; promuove una cultura di pace; si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione. A tal fine, istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
4. L'Università garantisce libertà e autonomia ai singoli docenti e ricercatori nell’organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi, sia per quanto attiene ai metodi. L'Università garantisce la libertà di insegnamento, preservando i docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, nel rispetto delle norme in materia di ordinamenti didattici. A tal fine, l'Università garantisce alle strutture preposte alle attività di ricerca e di didattica autonomia organizzativa, come espressamente riservata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. L’Università garantisce, nell’organizzazione delle attività di ricerca, l’indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, l’integrazione tra saperi e l’internazionalizzazione. L’Università riconosce l’accesso aperto alla letteratura scientifica; incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l’accessibilità, la circolazione e la divulgazione al pubblico nel rispetto delle leggi in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati personali. L’Università si impegna a conciliare i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e di diffusione dei risultati con la proprietà intellettuale. Sulla base dei risultati della ricerca, l’Università favorisce il trasferimento di conoscenze, anche per iniziative di impresa.
6. L'Università verifica la qualità della ricerca e della formazione e ne valuta i risultati secondo accreditati criteri di misurazione e principi di trasparenza; garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati improntati a logica di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti.
7. L’Università riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.
8. L'Università riconosce e valorizza le libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo.
9. L'Università riconosce che l'informazione costituisce condizione essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso, la fruizione e la circolazione, con le modalità definite da regolamento di Ateneo. L'Università tutela e garantisce il diritto di accesso ai servizi informatici alle persone diversamente abili.
10. L’Università riconosce il valore della rappresentanza sindacale dei dipendenti, nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza dei comportamenti delle parti, alla reciproca collaborazione e alla prevenzione dei conflitti.
11. I regolamenti di Ateneo che disciplinano i procedimenti di elezione e di designazione dei componenti gli organi collegiali dettano norme atte a garantire l’effettività delle pari opportunità di donne e di uomini nell’accesso alle cariche accademiche.

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Art. 3 - Principi relativi all'amministrazione

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione; a tal fine, valuta l'economicità, l'efficienza, l’efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti. La misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi e individuali sono utilizzate ai fini della rendicontazione sociale e della ripartizione delle risorse, anche di natura premiale, secondo criteri di merito.
2. L'attività amministrativa dell'Università si ispira inoltre ai seguenti principi:

imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;
semplificazione e snellimento delle procedure, in conformità alle norme in materia di procedimento amministrativo;

responsabilità individuale sugli atti adottati e sui risultati.
3. Con regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso agli atti e documenti amministrativi, in conformità alle norme in materia.

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Art. 4 - Principi relativi all’organizzazione

1. Le strutture di servizio amministrative e tecniche sono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università.
2. Per la realizzazione di tali finalità, l'organizzazione è ispirata ai seguenti principi:

a) distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al Direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti da regolamento di Ateneo, ai responsabili di struttura; compete agli organi di governo, alla dirigenza e, ove previsto, ai responsabili di struttura, ogni altra attribuzione assegnata dalle leggi, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;
b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto;
c) semplificazione degli ambiti organizzativi e di responsabilità e flessibilità gestionale;
d) articolazione delle strutture dipartimentali e di servizio in centri di responsabilità dotati di risorse proprie;
e) valutazione preventiva degli effetti organizzativi e finanziari delle proposte presentate agli organi dell'Università dalle strutture preposte alle attività di ricerca, didattiche e di servizio, sotto il profilo della sostenibilità, anche ambientale;
f) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
g) valorizzazione e promozione della professionalità del personale dirigente e tecnico-amministrativo, in correlazione alle esigenze organizzative dell’Ateneo; a tal fine, sono assunti come diritto-dovere la formazione e l’aggiornamento continuo delle competenze.
3. Le linee fondamentali di organizzazione delle strutture di servizio e i modi di conferimento della loro titolarità sono definiti da specifici atti organizzativi, assunti nel rispetto delle leggi in materia e in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse professionali.

4. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di ricerca e di didattica, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.
5. Le fonti di finanziamento dell’Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, dell’Unione europea, della Regione e degli enti locali; entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; redditi patrimoniali; contributi privati; liberalità e lasciti. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l’Università può partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private; può partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.

6. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l’Università, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato. È tenuto completo e aggiornato elenco, a cura del Direttore generale, dei soggetti pubblici e privati cui l’Università partecipa e dei rappresentanti nominati dall’Università in seno ad essi. L’elenco è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
7. L’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può consentire l’utilizzo dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d’uso, anche a fini di autopromozione.

8. L’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie.

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Art. 5 - Fonti normative

1. Lo Statuto è espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita dell’Università e ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

2. Per l’attuazione dello Statuto e delle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti:

- il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;

- il regolamento didattico di Ateneo, che disciplina l’ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;

- il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;

- il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo;

- il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori;

- il regolamento degli studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;

- altri regolamenti necessari all’organizzazione e al funzionamento dell’Università.

3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono adottati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10, 12 e 14, ed emanati con decreto del Rettore. Le deliberazioni di approvazione e di espressione di parere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità sono adottati secondo il procedimento previsto dall’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell’Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

6. I regolamenti di cui al presente articolo e le successive modifiche sono pubblicati nell’albo ufficiale di Ateneo.

7. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

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Art. 6 - Codice etico

1. L’Università adotta un codice etico della comunità universitaria.

2. Il codice etico definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell’istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.
3. L’accertamento di violazioni del codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all’entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto, del rimprovero scritto con pubblicazione della deliberazione del Senato Accademico sul sito web di Ateneo e della sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni.
4. Sulle violazioni del codice etico, ove non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.

5. Il procedimento di accertamento delle infrazioni al codice etico è disciplinato da regolamento.

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Art. 7 - Sigillo

1. Il sigillo dell'Università è a cerchio, con al mezzo la città turrita di Trieste e con la legenda in bordatura “Universitas Studiorum – Tergestum MCMXXIV”, come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto.