Spese in economia

Capo 1 - Disposizioni comuni

Spese in economia

Art. 18 - Ambito e limiti di applicazione

Gli articoli del presente Titolo disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Università degli Studi di Trieste.
Sono individuate, in rapporto alle specifiche esigenze dell’Università degli Studi di Trieste, le tipologie di beni (Allegato B) e le tipologie di servizi (Allegato C) in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui al presente Titolo.
In aggiunta alle tipologie di cui al comma 2, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia è consentito, a mente dell’art. 125 comma 10 d.lgs. n. 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Spese in economia

Art. 19 - Modalità di acquisizione

Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate mediante:

amministrazione diretta
cottimo fiduciario

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Art. 20 - Limite di spesa

La spesa per ogni singola acquisizione in economia di beni o servizi non può superare l’importo massimo di 130.000 euro.

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Art. 21 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

Provvedono alle acquisizioni in economia, attraverso i competenti uffici amministrativi:

per l’Amministrazione centrale, il Direttore generale e i dirigenti;
per i Centri di Spesa Autonomi (C.S.A.), i direttori dei rispettivi Centri.
I soggetti indicati alle lettere a) e b) provvedono direttamente, in qualità di R.U.P., oppure nominando un R.U.P. tra il personale di ruolo che possiede le competenze in relazione ai beni da acquisire.

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Art. 22 - Programmazione degli acquisti

Ogni anno i Centri di spesa predispongono il piano relativo alle acquisizioni in economia da effettuarsi entro l’anno successivo e lo trasmettono al direttore del dipartimento o al dirigente per l’approvazione.
Il piano è esclusivamente riferito agli acquisti da effettuarsi nei limiti del budget annuale assegnato alla struttura.
Gli acquisti non contemplati nel piano che dovessero rendersi necessari nel corso dell’anno dovranno essere espressamente autorizzati dal direttore di dipartimento o dal dirigente.