Spese in economia

Titolo 3 - BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

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Capo 1 - Disposizioni comuni

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Art. 18 - Ambito e limiti di applicazione

Gli articoli del presente Titolo disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Università degli Studi di Trieste.
Sono individuate, in rapporto alle specifiche esigenze dell’Università degli Studi di Trieste, le tipologie di beni (Allegato B) e le tipologie di servizi (Allegato C) in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui al presente Titolo.
In aggiunta alle tipologie di cui al comma 2, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia è consentito, a mente dell’art. 125 comma 10 d.lgs. n. 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

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Art. 19 - Modalità di acquisizione

Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate mediante:

amministrazione diretta
cottimo fiduciario

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Art. 20 - Limite di spesa

La spesa per ogni singola acquisizione in economia di beni o servizi non può superare l’importo massimo di 130.000 euro.

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Art. 21 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

Provvedono alle acquisizioni in economia, attraverso i competenti uffici amministrativi:

per l’Amministrazione centrale, il Direttore generale e i dirigenti;
per i Centri di Spesa Autonomi (C.S.A.), i direttori dei rispettivi Centri.
I soggetti indicati alle lettere a) e b) provvedono direttamente, in qualità di R.U.P., oppure nominando un R.U.P. tra il personale di ruolo che possiede le competenze in relazione ai beni da acquisire.

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Art. 22 - Programmazione degli acquisti

Ogni anno i Centri di spesa predispongono il piano relativo alle acquisizioni in economia da effettuarsi entro l’anno successivo e lo trasmettono al direttore del dipartimento o al dirigente per l’approvazione.
Il piano è esclusivamente riferito agli acquisti da effettuarsi nei limiti del budget annuale assegnato alla struttura.
Gli acquisti non contemplati nel piano che dovessero rendersi necessari nel corso dell’anno dovranno essere espressamente autorizzati dal direttore di dipartimento o dal dirigente.

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Capo 2 - Beni e servizi acquisibili mediante cottimo fiduciario

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Art. 23 - Acquisizioni di importo inferiore a 10.000 euro

Per le acquisizioni di beni o servizi d’importo inferiore a 10.000 euro è possibile procedere ad affidamento diretto.
Il R.U.P. procede ad affidamento diretto dopo avere chiesto almeno un preventivo.
Nell’avvalersi di tale procedura, il R.U.P. cercherà di ottenere le migliori condizioni per l’Amministrazione, sia in ordine alla qualità e ai tempi di esecuzione, sia in ordine ai prezzi. A tal fine, procede ad apposite indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

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Art. 24 - Acquisizioni di importo pari o superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro

Per le acquisizioni di importo pari o superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro, il R.U.P. individua almeno tre operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, da invitare a gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, richiedendo preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui all’art. 26.

Gli operatori economici sono individuati attraverso idonee indagini di mercato.

L’aggiudicazione avviene tenendo conto del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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Art. 25 - Acquisizioni di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 130.000 euro

Per le acquisizioni d’importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 130.000 euro, il R.U.P. individua almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, da invitare a gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, richiedendo preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui all’art. 26.

Gli operatori economici sono individuati attraverso idonee indagini di mercato.
I fornitori o i prestatori di servizi devono presentare la propria offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. L’offerta economica deve pervenire entro il termine e con le modalità prescritte nella lettera di invito. Alla scadenza di detto termine, il R.U.P. procede all’apertura delle buste, in seduta pubblica, con l’assistenza di almeno un testimone e di un dipendente con funzioni di segretario che redige apposito verbale.
Per acquisti di importo pari o superiore a 20.000 euro, l’esito degli affidamenti è soggetto a post-informazione mediante la pubblicazione dei nominativi degli affidatari e dei contenuti del contratto sul sito-web dell’Università degli Studi di Trieste.
Con riferimento ai soli servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per importi superiori a 20.000 euro e fino a 100.000 euro, si procede con le modalità previste dall’art. 91 del d.lgs. 163/2006.

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Art. 26 - Requisiti della lettera d’invito

Nei casi previsti dagli articoli 24 e 25, la lettera d’invito dovrà contenere i requisiti prescritti dall’allegato D al presente Regolamento.

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Art. 27 - Stipula del contratto

Successivamente all’aggiudicazione, si procede alla stipula del contratto.

Al contratto, ove necessario, deve essere allegato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cd. D.U.V.R.I.) in ossequio a quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.