Le procedure del presente Regolamento devono intendersi come alternative alla scelta di avvalersi delle Convenzioni eventualmente stipulate da CONSIP s.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a mente dell’art. 26 commi 1 e 3 l. 23 dicembre 1999 n. 488 (c.d. Convenzioni CONSIP).
Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento, ha comunque l’obbligo di utilizzare, come limiti massimi, i parametri prezzo-qualità delle Convenzioni CONSIP.
L’inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è causa di responsabilità amministrativa, ex art. 26 comma 3 l. 23 dicembre 1999 n. 488, e determina nullità dei contratti stipulati, ai sensi dell’art. 11 comma 6 l. 15 luglio 2011 n. 111.
L’Università può utilizzare i cataloghi elettronici del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’economia e delle Finanze avvalendosi di Consip s.p.a.