Regolamento per la formazione medico specialistica

Titolo 2 - Frequenza - Assenze – Sospensioni – Altri atti di carriera

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 5 - Frequenza

Ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 368/99 e dall’art. 4, commi 1 e 2 del Contratto di Formazione Specialistica, l’impegno orario richiesto per la formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore settimanali) da calcolarsi su base mensile, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.
Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale distribuito di norma in 5 giorni “lavorativi” sulla base di quanto stabilito dall’Ordinamento Didattico della Scuola ed in relazione alle tipologie e alle specifiche esigenze delle unità operative.
L’accertamento della regolare frequenza alle attività formative (didattiche e assistenziali) spetta al Direttore della Scuola di Specializzazione.
A fine anno, il Consiglio della Scuola, ai fini del passaggio all’anno successivo, delibera in merito alla regolare frequenza degli specializzandi.

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Art. 6 - Rilevazione delle presenze

Ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del Contratto di Formazione Specialistica adottato da questa Università la presenza del medico in formazione è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico.

Al Medico in Formazione Specialistica viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell’interessato.
Con il badge ciascun medico specializzando registra gli orari di entrata e di uscita attraverso gli appositi apparecchi marca-tempo universitari disponibili presso l’Azienda Ospedaliera di assegnazione.
Qualora, per esigenze formative, lo specializzando si trovi presso altra sede è autorizzato a timbrare in uno dei terminali universitari in essa collocati.
Lo specializzando che, per giustificati motivi (permesso – motivi di salute – missione/seminario – etc.) oppure per errore materiale, non esegua una o più timbrature è tenuto ad inserire, di persona e sotto la propria responsabilità, la causale dell’omessa timbratura attraverso la modalità on-line prevista. L’inserimento delle giustificazioni dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo.
Lo specializzando che svolge la propria formazione nell’ambito della rete formativa in sedi dove non sono presenti apparecchi marcatempo universitari, dovrà annotare di norma mediante modalità on-line l’orario di ingresso e di uscita. La stampa mensile, controfirmata dal responsabile dell’unità operativa in cui lo specializzando opera, dovrà essere inviata mensilmente al Direttore della Scuola di Specializzazione che, accertata la regolare frequenza dello specializzando, la controfirmerà a sua volta.

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Art. 7 - Assenze giustificate

7.1 - Permessi
Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, che non superino i trenta “giorni lavorativi” complessivi nell’anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il computo dei giorni di permesso è basato su “giorni lavorativi”.

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7.2 - Partecipazione ad eventi
La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo dello specializzando.
Le giornate dedicate a tali attività non vanno computate nel periodo di trenta giorni di permesso.

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7.3 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta “giorni lavorativi” consecutivi.
In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.
Nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta “giorni lavorativi”, lo specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, domanda di sospensione, corredata dal relativo certificato medico. Tale domanda potrà essere anche inviata tramite telefax o consegnata da altra persona a ciò delegata.
Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno determinato, per loro durata, la sospensione della formazione specialistica.

Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.L.vo 368/99, durante il periodo di sospensione compete allo specializzando esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione.

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7.4 - Gravidanza e maternità
Al Medico in formazione specialistica si applicano gli istituti previsti dal D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.L.vo 368/99, durante il periodo di sospensione compete al Medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
La specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della salute propria e del nascituro.
Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, entro il trentesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
Entro 30 giorni dalla nascita dovrà essere presentato alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione il relativo certificato, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 20/12/2000 n. 445.

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Art. 8 - Assenze ingiustificate

Per “assenza ingiustificata” si intende ogni assenza dello specializzando che non sia stata autorizzata dal Direttore della Scuola.

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto.
Viene definita “prolungata assenza ingiustificata” l’assenza non autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui anche non consecutivi.
Il Direttore della Scuola, in sede di riscontro mensile delle presenze, comunicherà alla Ripartizione Formazione Post-Lauream eventuali assenze non giustificate.

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Art. 9 - Recuperi dei periodi di sospensione

Il recupero del periodo di sospensione della formazione specialistica prolungherà l’anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.
L’ammissione all’anno di corso successivo, o all’esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all’ultimo anno sarà possibile solo al termine del recupero dell’intero periodo di sospensione.
Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa lorde.

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Art. 10 - Trasferimento

Per ottenere il trasferimento ad altra sede universitaria lo specializzando deve presentare, almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico, specifica domanda alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione corredata da:

a) nulla osta del Consiglio della Scuola di Specializzazione di appartenenza;
b) nulla osta del Consiglio della Scuola presso la quale si chiede il trasferimento;
c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell’Università ricevente;
d) bollettino comprovante il pagamento dell’indennità di trasferimento prevista;
e) libretto di iscrizione.
I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
Nel caso in cui il posto sia finanziato dalla Regione o da un Privato, sarà vincolante anche il parere del Finanziatore.

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Art. 11 - Rinuncia

Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, indicando la data di cessazione dell'attività.

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Art. 12 - Decadenza

Sono causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica, con la conseguente decadenza dal diritto all’iscrizione alla Scuola:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in Formazione Specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo.