Stipula di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n.230

Art. 5 - Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria complessiva delle spese relative all’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, comprensiva degli oneri a carico dell’ente, è assicurata dai fondi a disposizione della struttura scientifica richiedente, anche derivanti da enti pubblici o privati mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
2. La/e Facoltà interessata/e all’utilizzazione del ricercatore a tempo determinato per fini di didattica integrativa dovrà/anno deliberare annualmente e provvedere imputando la copertura finanziaria dell’importo corrispondente al monte-ore di cui all’art. 4, comma 3, a carico della propria quota di finanziamento della didattica integrativa. La cifra corrispondente verrà imputata a credito della struttura scientifica richiedente in seguito a comunicazione del/i Preside/i al Centro principale di Spesa.