Manuale di gestione del protocollo informatico

Art. 3.1.06 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei

Qualora il documento cartaceo sia consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata al Servizio protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, il personale del Servizio è autorizzato a:

fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento
apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la protocollazione