Didattico di Ateneo

Titolo 4 - Norme transitorie e finali

Didattico di Ateneo

Art. 31 - Efficacia

Il presente Regolamento è applicabile dall’anno accademico successivo alla sua adozione.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative vigenti.

Didattico di Ateneo

Art. 32 - Norme transitorie

L’Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di emanazione del presente Regolamento didattico.
Le Facoltà assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l’iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione.
Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso l’Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.

Didattico di Ateneo

Art. 33 - Facoltà istituite

Sono istituite, presso l'Università degli Studi di Trieste, le seguenti Facoltà:

Architettura
Economia
Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia
Psicologia
Scienze Politiche
Scienze della Formazione
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori