Regolamento missioni

Art. 10 Mezzi di trasporto

1. Sono considerati mezzi di trasporto ordinari:

• treni, metropolitane, autobus, aerei, navi, altri mezzi in regolare servizio di linea

• mezzi di trasporto di proprietà dell'Università

• mezzi di trasporto con cui l’Ateneo ha stipulato convenzioni o contratti di noleggio con autista

2. In via del tutto eccezionale possono essere utilizzati, i seguenti mezzi di trasporto straordinari:

• mezzo di trasporto proprio del dipendente, ovvero di terzi di cui il dipendente abbia autorizzazione alla guida (es. mezzi dei familiari o mezzi noleggiati)

• taxi

• servizi di trasporto collettivo, non in servizio di linea

• auto di gruppo o condivisa 

3. L'impiego di mezzi straordinari, ivi compreso il mezzo proprio, sia per missioni effettuate sul territorio nazionale che all'estero, è sempre subordinato a preventiva autorizzazione da parte del Dirigente dell’Area/Responsabile della Struttura di afferenza o competente per materia, e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:

• luogo della missione non servito da mezzi ordinari

• sciopero dei mezzi ordinari

• incompatibilità di orario dei mezzi ordinari con le esigenze dell’attività da espletare fuori sede

• indisponibilità dei mezzi ordinari per il raggiungimento della sede di missione e/o partenza/rincaso

 • difficoltà a deambulare debitamente certificato

• trasporto materiali e strumenti delicati e/o ingombranti, indispensabili per il servizio

• convenienza economica che deve essere accertata raffrontando il costo complessivo che si sarebbe sostenuto (viaggio, eventuale pernottamento e vitto) se si fosse utilizzato il mezzo ordinario; a tal fine l'interessato deve indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione.

L’uso del mezzo proprio è tuttavia subordinato, oltre che all’autorizzazione del Responsabile, ad una dichiarazione del soggetto inviato in missione in cui si esonera l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in relazione all’utilizzo del mezzo suddetto. Il soggetto attesta, inoltre: 

- la marca, modello e targa dell’autovettura utilizzata

- che è conforme alle norme di Legge 

- che è regolarmente coperta da assicurazione RCA e dichiara di essere in possesso di adeguata patente di guida in corso di validità.

4. Unicamente in caso di forza maggiore, il rimborso dei costi sostenuti per l’uso dei mezzi straordinari può essere autorizzato anche a posteriori.

5. Al personale non contrattualizzato (personale docente e ricercatore e, in subordine, personale incaricato allo svolgimento di compiti ispettivi o funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, oppure personale occupato in oggettive situazioni di disagio o di difficoltà all’uso dei mezzi di trasporto ordinari – di qualsiasi categoria -) compete un’indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo medio unitario del carburante vigente in Italia al tempo dell’effettuazione della missione. L'interessato deve dichiarare il numero dei chilometri percorsi effettivi o in subordine desumibili da siti internet (percorso più breve). È consentito il rimborso dei costi per il pedaggio autostradale e del parcheggio su presentazione dei relativi documenti giustificativi.

6. Al personale contrattualizzato ed equiparato (personale tecnico amministrativo – compresi i tecnologi -, collaboratori esperti linguistici, dirigenti e personale ad essi equiparato, ovvero: assegnisti di ricerca, specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti formalmente incaricati, collaboratori di ricerca, di didattica, collaboratori occasionali – conferenzieri -) non è di regola consentito l’utilizzo del mezzo proprio. In caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, il personale ha diritto ad un rimborso pari al costo del biglietto ferroviario o dell’autobus per la classe di diritto e per il percorso relativo (costo minore desunto dai siti internet o altra fonte). Sono, inoltre, riconosciuti gli eventuali pedaggi autostradali ed il parcheggio (secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 6), allegando queste ultime evidenze giustificative. Tali soggetti sono, in ogni caso, tutelati dalla copertura assicurativa per infortuni.

7. Qualora venga utilizzato il mezzo proprio in condivisione tra il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, verrà riconosciuto il rimborso esclusivamente al guidatore del mezzo, più gli eventuali pedaggi autostradali e parcheggi debitamente documentati, come stabilito dai precedenti commi 5 e 6. I soggetti trasportati non otterranno alcun rimborso.

8. L’Università, in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. 319/90, stipula apposite polizze assicurative (infortuni e kasko) in favore di soggetti autorizzati a servirsi del mezzo di trasporto proprio, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento della missione.