Regolamento missioni

Art. 5 Liquidazione del trattamento di missione

1. Il personale, una volta terminato l’incarico della missione, è tenuto ad inviare/consegnare tempestivamente la documentazione completa, e di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della stessa, salvo casi eccezionali. 

2. Ai fini della liquidazione del trattamento di missione, il richiedente deve compilare apposita modulistica firmata, anche con modalità telematica, scaricabile dal sito Intranet di Ateneo (www.units.it/intra).

3. La liquidazione avviene in base alla documentazione prodotta, previa verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. Per i rimborsi dei costi pagati in valuta straniera, di norma, si applica il tasso di cambio ufficiale del giorno in cui è avvenuto il pagamento della spesa sostenuta durante la missione estera (trasporti, pasti, alloggio, …). In subordine, se documentato con riferimento al periodo della missione, può essere applicato il tasso effettivamente attribuito in sede di acquisto della valuta estera da parte della persona in questione.

5. Qualora la missione non venga effettuata per ragioni di servizio, di salute o per altri gravi motivi è ammesso il rimborso dei costi sostenuti, previa esibizione del giustificativo (ad esempio, il certificato medico, o altro documento), solo se non sia stato possibile ottenerne il rimborso da parte del fornitore del servizio. Qualora il fornitore del servizio rimborsi parzialmente, la differenza mancante verrà, di norma, rimborsata dall’Ateneo.

6. Qualora la missione sia svolta nell’ambito di progetti di ricerca o mobilità internazionale o attività finanziate da terzi che prevedono apposite e specifiche discipline per i rimborsi spese, previsti nei Regolamenti degli Enti finanziatori, che riconoscono spese con limiti superiori o diversi dal nostro Regolamento, si applicano quelle previste nei Regolamenti degli enti finanziatori, fatta comunque salva l’applicazione della normativa italiana in materia contributiva e fiscale. 

7. Il personale docente e ricercatore che si trova in anno sabbatico o congedo, autorizzato a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica, titolare di fondi oppure inserito formalmente nel relativo gruppo di ricerca, può essere rimborsato per i costi di missione e iscrizione a convegni e seminari direttamente connessi alle finalità dei progetti di ricerca e imputati ai relativi fondi. In questi casi, luogo di inizio e di fine del viaggio è considerato quello ove è ubicata l’istituzione presso la quale il docente sta usufruendo del congedo. Non spetta alcun rimborso per il soggiorno nel luogo dove ha sede l’istituzione presso la quale il docente sta usufruendo del congedo stesso (si veda anche art. 2 c. 3).