Regolamento interno per la nomina delle commissioni giudicatrici di gara

Art. 2 - Scelta dei commissari

1. I membri della Commissione, in numero dispari pari a tre, elevabile a cinque qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, vengono nominati con Decreto del Dirigente competente, su proposta del R.U.P., tra i membri del personale dell’Ateneo in servizio a tempo indeterminato o determinato che soddisfino i seguenti requisiti:

a. che siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto di gara;

b. che non si trovino in una delle condizioni di impedimento previste all’art. 77, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016, nonché nelle Linee Guida ANAC n. 5 del 2016 e successive modifiche.

2. Il R.U.P. può essere nominato commissario nel solo caso in cui non abbia in alcun modo contribuito alla redazione degli atti di gara.

3. Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire nella massima misura possibile, in relazione al numero di candidature ed alle specifiche competenze richieste ai commissari, la rotazione degli incarichi tra il personale in servizio. Il personale in servizio non ha diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di commissario.

4. Al fine della costituzione della commissione, il Dirigente competente invia a mezzo mail a tutto il personale dell’Ateneo (tecnico-amministrativo, docenti e ricercatori) la richiesta di presentazione delle candidature dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, fissando un termine non inferiore a sette e non superiore a quindici giorni per l’invio dei curricula da cui risultino i requisiti e le condizioni di cui al comma 1.

5. Alla scadenza del termine fissato ai sensi di cui al comma precedente, il R.U.P. con provvedimento motivato stila la graduatoria dei soggetti idonei e l’elenco dei soggetti esclusi, e presenta la proposta al Dirigente competente per l’emanazione del Decreto di cui al comma 1. Il Presidente della Commissione viene nominato con lo stesso Decreto, preferibilmente tra Dirigenti o soggetti apicali dell’Ateneo.

6. Nel caso non siano pervenute richieste da parte del personale, o le stesse siano insufficienti, il Dirigente competente, anche su proposta del R.U.P., può provvedere d’ufficio alla nomina di commissari scelti tra il personale di cui al comma 1, appartenente alla propria struttura; qualora il personale debba essere individuato all’esterno della struttura di pertinenza del Dirigente, la nomina viene effettuata dal Direttore Generale. L’espletamento della funzione di commissario, salvo il possesso obbligatorio dei requisiti previsti, costituisce dovere d’ufficio.

7. Nel caso non siano reperibili tutti o alcuni commissari tra il personale in servizio nell’Ateneo, gli stessi possono essere scelti all’esterno dell’Ente, tra dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici ovvero liberi professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, garantendo imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi. I soggetti scelti ai sensi del presente comma dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa per danni all’Amministrazione anche in conseguenza di richieste risarcitorie da parte di terzi.

8. Al fine del reperimento dei commissari di cui al comma 7, il R.U.P. a mezzo avviso pubblico sul sito di Ateneo, nel rispetto dei tempi minimi previsti al comma 4, ovvero a mezzo proposte inviate direttamente a dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici nonché liberi professionisti potenzialmente interessati e muniti dei requisiti di cui al comma 1, procede alla ricerca dei soggetti da nominare per gli adempimenti di cui al comma 5.