Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste

Art. 4 - Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento dovrà essere rispettato da tutte le strutture dell’Università e trova applicazione per le tipologie di rifiuto da queste prodotto durante le attività di ricerca, di didattica e di servizio.

 

2.   Il regolamento deve essere applicato e rispettato dalle seguenti categorie:

 

a)    personale docente, ricercatore, collaboratore esperto linguistico, tecnico-amministrativo che vanti un rapporto di dipendente o di collaboratore con l’Università;

b)    studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;

c)    lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;

d)    personale ospite appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell’Università;

e)    ditte terze che operano nelle aree universitarie e che producono rifiuti provenienti da lavori e da forniture di beni e servizi;

f)     terzi che gestiscono attività insediate nelle aree universitarie;

g)    organizzatori di eventi nelle aree universitarie.