Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

Art. 17 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta della Giunta o di almeno 1/3 degli aventi diritto.