Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a)    Tassa regionale: tassa riscossa dall’Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia;

b)    Contributo onnicomprensivo; contributo in misura predeterminata per i corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99 che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;

c)    Indennità accessorie: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, richiesta duplicato student card, eccetera;

d)    ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato “ISEE per l’Università”: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari iscritti alle scuole di specializzazione;

e)    Atto tardivo: qualsiasi istanza o perfezionamento della stessa dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d’Ateneo;

f)     CdA: Consiglio di Amministrazione dell’Università;

g)    MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;