Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale
TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università

1.Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

a.    gli studenti che non chiedono l’ISEE per l’Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;

b.    gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;

c.    gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;

d.    gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l’Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’Art. 17.