Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Titolo III - Determinazione dei compensi

Articolo 8 – Prestazioni di consulenza

1.    La richiesta di consulenza è indirizzata dal Committente al Rettore che, individuate la o le strutture interessate, trasferirà la richiesta alle stesse per la formalizzazione del rapporto. Nel caso in cui il Committente abbia già individuato gli esperti, la richiesta è indirizzata direttamente alle strutture cui gli stessi afferiscono.

2.    Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del Committente alla stessa o ad altra struttura Universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.

3.    Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Università di Trieste per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie o consulenze tecniche di parte in vertenze di carattere giudiziale o stragiudiziale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.