Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 4 – Accordo interistituzionale

1. L’accordo interistituzionale viene proposto dai docenti interessati al delegato per la mobilità internazionale del Dipartimento.

2. L’accordo deve riguardare sedi estere in cui l’offerta formativa sia compatibile con quella del Dipartimento. Il delegato, valutate le linee strategiche dell’Ateneo e del Dipartimento e inconformità a esse, sottopone l’accordo all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

3. Qualora l’accordo non rientri nell’ambito del programma Erasmus+, l’approvazione del Consiglio di Dipartimento è subordinata alla valutazione di sostenibilità finanziaria e all’acquisizione del parere del delegato del Rettore alla mobilità internazionale. La richiesta di sottoscrizionedell’accordo è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

4. Entro il mese di luglio di ogni anno, ciascun Dipartimento invia all’Ufficio per la Mobilità internazionale l’elenco degli accordi che dovranno essere inseriti nel bando Erasmus+ a fini di studio.

5. L’accordo interistituzionale deve contenere le seguenti informazioni:

- coordinatori accademici e loro recapiti istituzionali;

- uffici deputati alla gestione amministrativa;

- corsi e livelli di studio;

- semestri accademici in cui si svolge la mobilità;

- numero di studenti in mobilità (in uscita e/o in entrata);

- durata della mobilità;

- documenti richiesti agli studenti ai fini dell’eventuale registrazione presso la sede ospitante;

- learning agreement o documento analogo;

- requisiti linguistici;

- sistema di assegnazione e trasferimento dei crediti formativi;

- documenti finali per il riconoscimento dei risultati accademici e relativi tempi di rilascio;

- copertura assicurativa.