Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente
TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

Art. 6 – Organi del Master

1.   Sono organi del Corso di Master: il Direttore e - ove previsto -  il Consiglio del Corso di Master.

2.   Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo del Direttore del Master, può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni caso prevedere da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

3.   Per ogni corso di Master può essere istituito, con deliberazione consiliare del/i dipartimento/i interessato/i, un relativo Consiglio.

4.   Il Consiglio di Corso di Master, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e può essere integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.

5.   Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Master - ove previsto- a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.

6.   Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master, ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati.

7.   I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master.

8.   Spetta al Consiglio di Corso di Master, ove istituito, o al Direttore:

a)    definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso;

b)    proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione per la prova finale;

c)    sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;

d)    proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso;

e)    definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio;

f)     verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere l’erogazione delle borse di studio;

g)    proporre al Consiglio di Dipartimento eventuali modifiche del Regolamento Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative;

h)    promuovere ricerche e studi;

i)      sovrintendere all’attuazione e al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;

j)      proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse.