Regolamento dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali - OPBA

ART. 3 - Funzioni

1.  L'attività dell’OPBA ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 26/2014 comprende i seguenti compiti:

a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

b) consiglia il personale nell’applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo degli animali;

c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;

d) esprime un parere motivato, di carattere tecnico-scientifico ed etico, sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 26/2014, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

f) segue lo sviluppo e l’esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l’adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2.  L’OPBA svolge un compito organizzativo e direttivo sulle attività di allevamento e utilizzo degli animali, con particolare attenzioneall’applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento; un compito consultivo circa i progetti di ricerca per la parte attinente all’uso dell’animale e alle tecniche impiegate su di esso; un compito di controllo sulla corretta esecuzione di dette tecniche; un compito amministrativo per quanto riguarda i contatti con il Ministero della salute e con gli altri Enti deputati a svolgere attività di sorveglianza in materia, come indicato nel decreto stesso.

3.  L’OPBA verifica inoltre che siano realizzate le condizioni per l’attuazione della L. 413/93 sull’obiezione di coscienza.

4.  Ai fini del rilascio del parere motivato di carattere tecnico-scientifico ed etico, di cui al comma 1, lettera d), l’OPBA valuta:

a)    La corretta applicazione del D. Lgs. 26/2014;

b)    La rilevanza tecnico-scientifica del progetto;

c)    Gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;

d)    La possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 26/2014;

e)    L’adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;

5.    La valutazione del danno/beneficio, al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natura etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore, distress o danno prolungato è giustificata dal risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l’ambiente.

6.    Nei confronti dei progetti che gli vengono sottoposti, l’OPBA, per le sue mansioni e composizione, esercita anche le funzioni di comitato etico.