Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Efficacia

1.Le disposizioni del presente Regolamento relative alla programmazione e all’organizzazione dell’offerta formativa si applicano dall’anno accademico successivo all’entrata in vigore del Regolamento.

2.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative vigenti.
3.Il presente regolamento è applicabile anche ai Corsi di studio ai sensi del D.M. 509/99 ancora attivi nell’anno accademico della sua entrata in vigore.