Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 2 - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 10 - Corsi di laurea

1. Il Corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

L’acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4 del RAU.

La durata normale di un Corso di laurea è di tre anni.

2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.
3. Le conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di laurea e le relative modalità di verifica sono definite nei singoli Ordinamenti didattici allegati al presente Regolamento e nei Regolamenti didattici dei Corsi stessi.
La verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, può essere svolta in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o altri Atenei. I Regolamenti didattici dei Corsi di laurea stabiliscono specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso se la verifica non è positiva. Tali obblighi sono assegnati anche a studenti di Corsi di laurea ad accesso programmato ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4.I Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o gruppi affini di essi condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’articolo 3, comma 4 del RAU, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere dei Dipartimenti coinvolti e del Senato accademico, può definire gruppi di affinità anche tra Corsi di laurea di Classi diverse.
5.Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

6.Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.