Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 1 - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

1. L’Ateneo rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonché Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari, conseguiti al termine rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla stessa Classe hanno identico valore legale. Essi contengono l’indicazione della Classe di appartenenza e la denominazione del corrispondente Corso di studio. Sono corredati dal Supplemento del diploma di cui all’articolo 28, comma 2.
3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall’articolo 25 del presente Regolamento.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono disciplinati dal RAU e successive modifiche, dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, autonomamente approvati dall’Ateneo, in conformità con le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore.
5. La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di studio, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell’ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio stessi.
6. Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Anche in deroga al comma 4 del presente articolo, nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio, se previsto da specifiche disposizioni di legge, può essere variamente determinata.
7. L’Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai Corsi di studio.