Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Art. 2 - Composizione e nomina

1. Il CUG è un organo composto da:

a) un/una componente designato/a da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ateneo e in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 1 dell’art. 3;
b) un numero pari ai/alle componenti di cui alla lettera a) composto da rappresentanti del personale di ruolo (docente, ricercatore o tecnico-amministrativo).

2. Il/la Presidente del CUG è designato/a dal Rettore.

3. Partecipano alle sedute senza diritto di voto:

a) due studenti/studentesse e un/una dottorando/a, designati/e dal Consiglio degli studenti, limitatamente alle tematiche attinenti la ricerca e lo studio;
b) un/una rappresentante dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e degli/delle assegnisti/e di ricerca;
c) un/una rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e dei collaboratori coordinati e continuativi.
4. Nel complesso, nella composizione dei soggetti di cui alla lettere a) e b) del comma 1 di questo articolo, dovrà essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, fatta salva l’insufficienza di candidature adeguate, nonché un’adeguata rappresentanza delle diverse componenti funzionali.
5. Per ogni componente effettivo/a deve essere designato/a un/una supplente con le stesse modalità.
6. I/Le componenti del CUG sono nominati/e con decreto rettorale.