Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'articolo 111, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 5 - PARTECIPAZIONE DEL PROFESSORE EMERITO E DEL PROFESSORE ONORARIO AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL DIPARTIMENTO

1. Il professore emerito e il professore onorario, qualora continuino a svolgere una documentata attività di ricerca presso l’Ateneo, e in relazione agli specifici argomenti attinenti tali attività, possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento interessato.