Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'articolo 111, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori.
2. Il titolo di professore onorario può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professori.
3. In entrambe le ipotesi, il professore deve aver svolto gli ultimi cinque anni di servizio presso l’Università degli Studi di Trieste.
4. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario è approvata dal Consiglio del Dipartimento entro un anno dalla cessazione dal servizio del professore interessato.
5. La proposta di conferimento del titolo può essere fatta per i professori che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso un’attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della produzione scientifica e dal conseguimento di prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali.
6. Devono essere tenuti in particolare considerazione i seguenti titoli:
- gli incarichi di responsabilità nella gestione dell'Ateneo (Rettore, Pro-Rettore, Preside o Direttore di Dipartimento);
- la presidenza di società scientifiche e Accademie nazionali e internazionali; l’appartenenza al comitato di redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza internazionale.