Erogazione delle borse di studio ex L.R. 16/2000

Art. 11 - Revoca della borsa

1. La borsa di studio sarà revocata agli studenti assegnatari che, entro la data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di domanda, non abbiano superato rispettivamente le seguenti annualità:

VECCHIO ORDINAMENTO
1° anno: 1
2° anno: 4
3° anno.: 9
4° anno: 12
NUOVO ORDINAMENTO
1° anno: 6 CFU
2° anno: 24 CFU
3° anno.: 54 CFU