Applicazione delle norme contenute nei DD.Lgs. 626/94 e 242/96, e nel D.M. 363/98 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Art. 4 - Obblighi ed attribuzioni dei Dirigenti dell'unità produttiva

1. Ai Dirigenti di cui all’art. 2, comma 3, competono le seguenti funzioni:

a) lo svolgimento di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, così come precisate all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 con esclusione di quelle a cui ha già adempiuto il Rettore con provvedimento generale;

b) la designazione dei Preposti all’interno della unità produttiva, comprendenti i Preposti dell’attività di didattica o di ricerca in laboratorio, per ciascuno dei laboratori in cui si articola l’unità produttiva da lui diretta. L’elenco aggiornato dei Preposti di laboratorio verrà trasmesso al Servizio di prevenzione e protezione entro il 31 ottobre di ogni anno; i Preposti non possono rifiutare la designazione e i Dirigenti hanno l’obbligo di segnalare al Datore di lavoro le eventuali inadempienze.

c) la designazione degli addetti alla sicurezza all’interno dell’unità produttiva.

2. Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo I Capo III art. 12 comma 1 del D. Lgs. 626/94 in materia di prevenzioni incendi ed evacuazione dei lavoratori.

3. Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VII del D. Lgs. 626/94 in materia di protezione da agenti cancerogeni.

3.bis Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal titolo VII – bis del D. L.vo 626/94 in materia di protezione da agenti chimici. (D.Lgs. 25/2002).

3. ter Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal D. L.vo 206 del 12 aprile 2001 concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (MOGM).

4. Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VIII del D. Lgs. 626/94 in materia di protezione da agenti biologici.

5. Il Dirigente della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Rettore, con il medico competente, tramite il Servizio di prevenzione e protezione, e con le altre figure previste dalla vigente normativa

6. Il Dirigente dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell’organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio, avvalendosi dei Preposti e ne dà comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione.