Funzionamento del Collegio Arbitrale di disciplina dell'Università

Art. 8

Il componente del Collegio ha l’obbligo di astenersi dal partecipare all’attività del Collegio stesso nei seguenti casi:

· se egli stesso od il coniuge è parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado o è convivente del dipendente in giudizio;
· se ha interesse nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
· se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni di arbitro;
· se vi è una inimicizia grave tra lui, o qualcuno dei suoi prossimi congiunti, ed il dipendente sottoposto a giudizio;
· se egli stesso, o alcuno dei suoi prossimi congiunti, è offeso dall’infrazione disciplinare;
· se, nell’espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbia, anche per delega, compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi relativamente alle infrazioni per cui si procede;
· se esistono altre gravi ragioni di convenienza.