Applicazione delle norme relative al divieto di fumo negli ambienti dell'Università di Trieste

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. Strutture: gli uffici amministrativi, le presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, i Centri servizi nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall’Università;
2. Locali aperti al pubblico: locali ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, negli orari stabiliti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico (compresi i dipendenti), le aule, le biblioteche, le sale di lettura, le sale di riunione, i musei, i laboratori, le aree di transito quali atri, corridoi e scale interne ed infine i servizi igienici;
3. Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle Strutture in genere;
4. Smoking Areas: locali chiusi, appositamente contrassegnati, fruibili dalla generalità degli utenti, opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d’aria come previsto dall’art. 51 comma 2 legge 3/2003;
5. Addetti alla sorveglianza: persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo previsto dalla normativa vigente, e di contestare le eventuali infrazioni.(l’attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro qualifica di inquadramento).