Dottorato di Ricerca

Art. 18 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il XV ciclo, per cui tutti i corsi di dottorato costituiranno prima attivazione.
2. L’entrata in vigore dell’art. 3 del presente Regolamento è posticipata al XVI ciclo.
3. L’assegnazione delle borse di studio relativamente ai vincitori del XIV ciclo di dottorato nonchè quelle assegnate ai vincitori dei precedenti cicli che siano attualmente iscritti, continuerà ad avvenire, fino al termine della frequenza, secondo quanto disposto dal bando di ammissione al rispettivo ciclo di appartenenza.
4. La sessione d’esame finale per l’anno accademico 1998/99 verrà effettuata sulla base di quanto previsto dal Regolamento stralcio “Formazione delle Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e procedure connesse” di cui al D.R. n. 722/AG dd. 13.08.98, ratificato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.09.98 e del 22.09.98, con l’unica eccezione del fatto che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Nazionale la ripetizione dell’esame finale è possibile già dalla presente sessione.
5. Per quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.