Dottorato di Ricerca

Art. 6 - Modalità di accesso

1. Ai Corsi di Dottorato si accede attraverso un pubblico concorso.
2. Il bando è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione anche al Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

· l’intitolazione dei corsi attivati con sede amministrativa presso l’Ateneo ed i relativi indirizzi;
· il numero complessivo dei laureati da ammettere ad ogni singolo corso di dottorato di ricerca., comunque non inferiore a tre;
· il numero totale e l’ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento;
· i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento;
· le modalità di svolgimento dell’esame di ammissione.
3. L’esame di ammissione punta a verificare l’attitudine alla ricerca del candidato e la preparazione di base.

4. 1. Sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio di dottorato, previo parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell’esame di ammissione:

- gli assegnisti di ricerca, nel limite dei posti stabiliti dal Senato
- i borsisti del Ministero degli Affari Esteri
- i cittadini extracomunitari che non rientrano nella previsione dell’art. 39, comma 5, del D.Lgs. 286/98
- gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi.
4. 2. Possono essere ammessi in soprannumero anche candidati extracomunitari che giungano con avallo da parte del MIUR o del MAE, con borsa di studio erogata dal proprio Paese, a copertura di tutto il ciclo. In deroga a quanto previsto dal successivo punto 5 la selezione potrà anche essere svolta nel Paese di provenienza, sulla base, nel caso di selezione in loco, di criteri diversi. I borsisti MAE potranno egualmente godere di esenzione dalla prova ordinaria. In ambedue i casi i Collegi dovranno esprimersi in merito
5. Il concorso è per esami e consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Al colloquio il candidato è tenuto a dimostrare anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera che verrà specificata nel bando.
6. Eventuali titoli di studio e pubblicazioni possono essere allegati alla domanda di ammissione. Non saranno valutati con punteggio, ma la Commissione potrà servirsene quale eventuale argomento di colloquio al fine di poter meglio valutare l’attitudine alla ricerca del candidato.
7. La prova scritta dovrà essere svolta da tutti i candidati, di norma, in lingua italiana, fatto salvo che con precise motivazioni la Commissione giudicatrice potrà proporre lo svolgimento del tema in una lingua straniera accettata dalla Commissione. In tale caso gli eventuali candidati stranieri dovranno dimostrare, in sede di prova orale, la buona conoscenza della lingua italiana. In deroga a tali prescrizioni i candidati stranieri soprannumerari che effettuino la selezione presso questa sede potranno svolgere le prove in lingue diverse dai candidati ordinari, previo nulla osta della Commissione stessa. In deroga a tali prescrizioni i candidati stranieri soprannumerari che effettuino la selezione presso questa sede potranno svolgere le prove in lingue diverse dai candidati ordinari, previo nulla osta della Commissione stessa.