Statuto
Titolo 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Difesa in giudizio dell'Università

1. La rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle magistrature ordinarie, civili, penali, amministrative e speciali, sono affidate, di norma, all’Avvocatura dello Stato.
2. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, ed in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, l’Università potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando l’eccezionale scelta con adeguata motivazione.
3. I commi precedenti non si applicano alle ipotesi disciplinate dall’art. 31, comma 3, di assunzione a carico dell’Università di spese di difesa legale per l’assistenza in giudizio di dipendenti.