Statuto
Titolo 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:

- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio delle Strutture scientifiche;
- il Consiglio degli Studenti;
- almeno tre Consigli di Facoltà;
- almeno dieci Consigli di Dipartimento.
2. L’iniziativa per una modifica dello Statuto può essere assunta anche da un numero di membri del personale tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento.
3. Le proposte di modifica vanno presentate al Rettore, il quale verificatane l’ammissibilità, ne dà comunicazione mediante affissione all’Albo di Ateneo e cura l’acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.
4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi degli aventi diritti al voto, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducono proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.
6. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti. In fase di prima applicazione del presente Statuto, in attesa che sia approvato dagli organi preposti il regolamento didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n.1836 e successive modificazioni.