Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 6 - Strutture didattiche / Facoltà

Art. 21 - Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta, ove costituita, e cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Ha il dovere di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà. Presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà sull’andamento delle attività didattiche.
2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui nel ballottaggio i due candidati rice-vano lo stesso numero di voti, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a pari anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità ana-grafica.
4. Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due trienni consecutivi.
5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, presidente di corso di studio, direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di amministrazione.
6. Il Preside designa tra i professori di prima fascia della Facoltà un Vicario che lo sostituisca in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Preside Vicario è nominato con decreto del Rettore.