Statuto
Titolo 2 - ORGANI DI ATENEO
Capo 2 - Senato Accademico

Art. 9 - Il Senato accademico / composizione

1. Il Senato accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di ricerca. Del Senato accademico fa parte altresì il Presidente del Consiglio delle strutture scientifiche, il quale rappresenta anche l'area scientifica di appartenenza.
2. Ai fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al comma precedente, l’elettorato passivo è attribuito ai professori di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori.
3. L’elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l’elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.
4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato accademico per l’ipotesi di avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.
5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L’elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti.