Rapporti interorganici fra l'Università ed i propri dipartimenti, Istituti, Cliniche, nonchè fra questi ultimi, per quanto attiene le prestazioni di opera intellettuale al di fuori degli specifici compiti istituzionali

Art. 10

All'Università è riservata la quota dell'1% degli utili per la copertura delle spese di carattere generale e sostenute dall' Università stessa.