Nucleo di valutazione

Art. 2 - Funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo svolge, con autonomia, le funzioni previste dalla legge, dal regolamento e dallo Statuto.
2. In particolare, svolge:

a) le funzioni di valutazione di cui all’art. 32-bis, comma 1, dello Statuto;
b) ulteriori compiti assegnati dagli organi accademici purché attinenti alla funzione di valutazione;
c) funzione di impulso e consultiva, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il Nucleo può tenere audizioni.
4. Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Nucleo rispondono solo al Rettore e sono tenuti al segreto d’ufficio.
5. Ai membri del Nucleo spetta un’indennità di carica nelle forme previste dagli organi accademici, oltre al rimborso delle spese di missione.
6. L’amministrazione, a cura del Direttore amministrativo, provvede alle dotazioni di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Nucleo, nei limiti della disponibilità di bilancio.

7. L’Università di Trieste assicura al Nucleo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni. L’Ateneo garantisce la necessaria collaborazione affinché le informazioni siano trasmesse tempestivamente al Nucleo, garantendogli di operare con celerità ed efficacia nel rispetto delle scadenze di legge.