Generale di Ateneo
Titolo 4 - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme comuni, transitorie e finali

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto, continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all'insediamento nella loro composizione statutaria, che avverrà entro il 30 settembre 1997. Nelle more dell'insediamento nella nuova composizione, le rispettive attribuzioni che i predetti organi continuano ad esercitare sono quelle previste anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto.
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto adottano i regolamenti elettorali necessari all'insediamento degli organi nella loro composizione statutaria, nonchè gli altri adempimenti indispensabili per l'attuazione dello Statuto contemplati dal presente regolamento.
Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli Studenti saranno insediati nella composizione statutaria in maniera contemporanea entro e non oltre il 30 settembre 1997.
Le previsioni dello Statuto in materia di non rieleggibilità relativamente alle cariche istituzionali per le quali ciò risulta espressamente previsto, vanno intese con riferimento alle situazioni di fatto esistenti all'entrata in vigore dello Statuto, non computando lo scorcio del periodo fino al primo rinnovo della carica.
Il presente regolamento, che ha funzione transitoria, viene approvato dal Senato Accademico in carica all'entrata in vigore dello Statuto, a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio di Amministrazione, e trasmesso al Ministro ai sensi dell'art. 6, 9° comma della Legge 9.5.1989, n. 168. Decorso il termine previsto dal precitato articolo di legge, in assenza di rilievi, il presente regolamento sarà emanato dal Rettore ed inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.