Generale di Ateneo
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 9 - Strutture didattiche / Facoltà

Art. 22 - Consiglio di Facoltà

I Consigli di Facoltà in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con i ricercatori, con la rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione, e con una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo comunque non superiore a quella degli studenti.
Entro il 30 settembre 1997, i Consigli di Facoltà nella nuova composizione statutaria, devono deliberare la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti a Statuto. L'elettorato attivo e passivo ai fini della partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, è determinato dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso non può essere computato nell'elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Dipartimenti, nonchè alle Biblioteche di Facoltà essendo assegnato quest'ultimo personale al Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà saranno incluse nel presente regolamento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Senato Accademico nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 dello Statuto e delle vigenti norme di legge in materia, anche ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento di Facoltà contenente le norme generali cui le Facoltà dovranno attenersi qualora i rispettivi Consigli adottino regolamenti di Facoltà.