Generale di Ateneo
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 6 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

Art. 16 - Consigli e Giunte di Dipartimento

Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscitti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione, degli studenti iscritti ai corsi di studio e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento.
I Consigli di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 1997, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.
Le Giunte di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento dei Consigli di Dipartimento nella nuova composizione, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.