Facoltà (Linee guida)

Consigli di Facoltà

Competenze del Consiglio di Facoltà.

Sono stabilite dall’art. 22.4 dello Statuto. Sono compiti principali del Consiglio di Facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio, definire l'elenco dei corsi attivati e provvedere alla loro copertura;
b) programmare e destinare le risorse didattiche in riferimento all'utilizzo e alle chiamate di personale docente e ricercatore, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e i Dipartimenti interessati;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e avanzare le relative richieste di posti di ruolo;
d) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà;
e) approvare la programmazione didattica dei docenti;
f) proporre le linee programmatiche relative allo sviluppo dei servizi generali di Ateneo;
g) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto dell'Università;
h) deliberare in merito ad eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai propri corsi di studio, lì ove normativamente previsto;
i) decidere in merito al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
l) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
m) sostenere le attività autogestite dagli studenti;
n esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

Composizione del Consiglio di Facoltà.

Ai sensi dell’art. 22.1 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà è composto: dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà; da tutti i ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti.
Il Consiglio di Facoltà delibera la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà stessa, di consistenza quantitativa non inferiore ad uno e non superiore a quella statutariamente prevista per la rappresentanza studentesca nella stessa Facoltà. Tale partecipazione va intesa in rapporto alla formale appartenenza delle unità di personale a strutture a supporto dell’attività delle strutture didattiche.

Formazione del numero legale.

I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta. Il Senato Accademico stabilisce analoga soluzione relativamente ai docenti in congedo per motivi di studio.

Limitazioni
Fatta salva la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Facoltà, con voto consultivo, degli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio in mancanza della costituzione dei relativi Consigli di corso di studio, ai sensi della normativa vigente nessuno puÚ far parte contemporaneamente di pi? Consigli di Facoltà.
Ai sensi dell’art. 22.5 dello Statuto, ove non vengano costituiti i Consigli dei corsi di studio, gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi stessi possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo.

Convocazione e funzionamento.
Si richiama quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento generale universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674, ovvero convocazione per iscritto di tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d’urgenza con indicazione degli oggetti da trattarsi.

Partecipazione alle adunanze e limitazioni di natura deliberativa (intesa come discussione seguita dal voto)
Ai sensi dell’art. 22.3 dello Statuto, alle discussioni partecipa l'intero Consiglio. Tutte le componenti esercitano il diritto di deliberare, fatte salve le limitazioni di seguito elencate:

COMPONENTI

MATERIE PER LE QUALI LA COMPONENTE E’
ESCLUSA DAL DIRITTO DI DELIBERARE

Associati

· destinazione a concorso dei posti di professore ordinario;
· dichiarazioni di vacanze;
· chiamate relative alla categoria dei professori ordinari.
· questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Ricercatori

· stesse materie, estese alla categoria degli associati.

Studenti

· stesse materie, estese alla categoria dei Ricercatori, dei titolari di Assegni di Ricerca e dei Borsisti;
· affidamento di insegnamenti e supplenze.

Personale tecn.amm.vo

· vedi Studenti.