Elezione rappresentanti personale tec.-amm.vo che parteciperanno all'elezione del Rettore

Art. 6 - Liste e candidature

Viene adottato il sistema maggioritario puro per liste concorrenti di candidati.
Le liste contenenti l'elenco dei candidati in ordine progressivo, ciascuna delle quali contrassegnata da un numero e da denominazione diversa, devono essere depositate presso la Ripartizione Affari Generali fra il quindicesimo ed il tredicesimo giorno che precede la data delle elezioni.
Il deposito della lista è autenticato dal Capo Ripartizione Affari Generali, che assicura la registrazione a protocollo del deposito della lista nel medesimo giorno di consegna. Il possesso dei requisiti delle liste è accertato dalla competente Ripartizione Affari Generali.
Le liste con l'elenco dei candidati in ordine progressivo, compilate su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione, devono comprendere un numero di candidati almeno pari alla consistenza della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da eleggere prevista dallo Statuto.
I candidati componenti la lista devono risultare elencati per cognome e nome e sede di servizio. A margine di ciascun nominativo deve risultare la firma autografa di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato.
Non è ammessa la candidatura in liste diverse. In caso di candidature in liste diverse sarà considerata valida la candidatura presente nella lista depositata per prima, secondo le modalità del comma 3 del presente articolo.
In calce all'elenco devono essere indicate le generalità di tre presentatori della lista, con indicazione del cognome, nome e della sede di servizio e firma autografa i quali contestualmente attestano sotto propria responsabilità l'autenticità delle firme di accettazione delle candidature di tutti i candidati compresi nella lista. I presentatori della lista possono essere candidati della stessa lista.
Liste diverse non possono avere la stessa denominazione. La lista avente la medesima denominazione di altra lista che abbia già depositato il proprio elenco di candidati è obbligata a modificare la propria denominazione. La precedenza è data dal numero progressivo attribuito alla lista sulla base del regolare deposito delle candidature come previsto dal presente articolo.