Elezione di un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle otto aree scientifiche individuate dallo Statuto

Art. 7 - Espressione del voto

A ciascun elettore viene consegnata una scheda del colore dell'Area di appartenenza dell'elettore stesso.
Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo eleggibile il cui nominativo è elencato nella scheda appartenente alla stessa Area dell'elettore. Qualora risulti indicato sulla scheda elettorale più di un voto il voto è nullo.
Il voto è segreto.
Ciascuna scheda va inserita, a cura del Presidente della Commissione Elettorale, nell'urna propria di ciascuna Area. A tal fine vengono predisposte nella sede del seggio elettorale otto urne.