Elezione di tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Validità delle elezioni

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Un turno elettorale straordinario è indetto nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all’art. 2.

L’esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.