Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 20 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici e cessano dal mandato con la designazione degli eletti per il biennio successivo. In caso di rinuncia o di dimissioni dell'eletto subentra automaticamente allo stesso il primo dei non eletti della propria lista.
2. In caso di perdita della qualità di studente dell’Università di Trieste a seguito del conseguimento di una laurea triennale di 1° livello ovvero del conseguimento di un diploma di laurea triennale anteriforma ancora attivo, lo studente rappresentante in uno degli organi maggiori (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport, Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U.) decade e gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della propria lista qualora entro centoventi giorni dalla data del conseguimento non risulti iscritto ad un corso di laurea specialistica di 2° livello. Lo studente rappresentante nel Consiglio di Facoltà decade e gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della propria lista qualora entro centoventi giorni dalla data del conseguimento non risulti iscritto ad un corso di laurea specialistica di 2° livello nella medesima Facoltà. Le variazioni inerenti lo status di studente vengono comunicate dalla Sezione Didattica alla Sezione Affari Generali e documentali.
3. Qualora, alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti, dovesse risultare vacante per mancata designazione, rinuncia, decadenza, dimissioni antecedenti al 31 dicembre precedente, almeno un terzo delle cariche eligende di cui al presente regolamento, si procede ad elezioni suppletive per tutte le cariche vacanti.
4. Lo studente è eleggibile per il biennio successivo.