Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 5 - Presentazione delle liste e delle candidature

1. Le liste dei candidati per i Consigli di Facoltà devono essere corredate dalle firme di almeno 100 studenti o di almeno un’aliquota corrispondente al 2% degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà. Non è comunque ammissibile la presentazione di liste che non siano corredate dalle firme di almeno 3 sottoscrittori.
2. Le candidature per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell’Università, per il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U., per il Comitato Universitario per lo Sport devono essere sottoscritte da almeno 200 elettori;
3. le candidature delle liste per il Senato Accademico, per il Consiglio di amministrazione dell’Università, per il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U., per il Comitato universitario per lo sport corredate dalle firme di almeno 250 studenti danno diritto alle liste centrali di presentare una lista di candidati per ogni Consiglio di Facoltà.
4. Ogni sottoscrittore, identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza, numero di matricola e di documento di identità apporrà la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale pena l’annullamento della relativa firma di sostegno. I delegati delle liste ovvero i relativi supplenti, la cui firma dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, si fanno garanti dell’autenticità delle firme dei sottoscrittori. La raccolta delle firme a sostegno della lista dovrà avvenire ad esclusiva cura dei delegati delle liste, ovvero dei relativi supplenti (in numero questi ultimi non superiore a cinque) stessi utilizzando apposita modulistica fornita dall’Amministrazione.
5. Modalità e termini per l’apertura delle liste e per l’accettazione delle candidature presso gli uffici universitari saranno resi pubblici con il decreto rettorale di indizione di cui all’art. 1.
6. Nel caso di contestazioni da parte di studenti aventi titolo all’elettorato attivo e depositate presso la Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dall’affissione all’albo del provvedimento con cui il Rettore rende noto l’elenco delle liste ammesse alle elezioni, aventi per oggetto l’evenienza che determinate liste risultino aver denominazioni integralmente uguali o utilizzino denominazioni integralmente uguali a denominazioni già utilizzate nel biennio precedente, il Rettore, sentita la Commissione Elettorale Centrale, rende noto con apposito provvedimento affisso all’albo, l’elenco delle liste la cui denominazione è stata contestata.
7. Il delegato della lista contestata, entro il termine perentorio di due giorni dall’affissione all’albo del provvedimento con l’elenco delle liste contestate, deve depositare presso la Commissione Elettorale Centrale il parere favorevole per iscritto di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della stessa lista. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e Consigli di Facoltà con la stessa denominazione, si fa riferimento ai rappresentanti degli organi centrali.
8. In difetto dell’adempimento di cui al comma precedente, è cura del delegato della lista contestata ufficializzare per iscritto una diversa denominazione della lista stessa entro il termine perentorio dei successivi due giorni, pena la decadenza della lista medesima.
9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organismo.
10. Ogni lista deve essere corredata anche dalle firme di accettazione, come sopra autenticate, di tutti i candidati in essa compresi.
11. Nessun candidato potrà sottoscrivere le liste.
12. I candidati devono indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita, la Facoltà di appartenenza.
13. Non è possibile presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso contrario si terrà conto dell’ordine di presentazione delle liste per la validità delle candidature.