Disciplina delle spese di organizzazione per l'effettuazione di conferenze, seminari, congressi, convegni, mostre ed altre manifestazioni similari delle attività necessari alla promozione e definizione di iniziative istituzionali dell'Ateneo

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt.2 e 4, l’Università può avvalersi anche di esperti estranei al mondo universitario, italiani o stranieri che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari stranieri anche al di fuori di specifici accordi bilaterali internazionali interuniversitari.