Centri Servizi di Facoltà

Art. 1

I “Centri Servizi di Facoltà”, istituiti per l’organizzazione e la gestione di attività e servizi di cxarattere generale facenti capo direttamente alle Facoltà, sono disciplinati dalle norme di cui al Titolo IV del D.P.R. 371/82, relativo alla gestione degli Istituti, ovvero dalle norme di cui al Titolo V del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, relativo alla gestione dei Dipartimenti e dal presente regolamento.