Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 3 - CONTRATTI
Capo 10 - Procedimenti contrattuali

Art. 79 - Trattativa privata

I. Il ricorso alla trattativa privata è comunque ammesso:

1. quando l'asta o la licitazione non si siano concluse con l’aggiudicazione;
2. per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
3. quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4. per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;
5. per l'acquisto e la locazione di immobili;
6. quando trattisi di forniture, servizi in genere e lavori, e per i casi previsti dall’art.62, di importo non superiore a Euro 77.468,53.-, salvo quanto disposto dall'art.63 del presente Regolamento;
7. quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture di beni e servizi sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione si provvederà, per importi superiori a Euro 77.468,53.-, ma inferiori alla soglia di 200.000 Euro , con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo o del Direttore del CSA, o loro delegati.
II. Nei casi indicati ai precedenti punti 1.-, 6.- e 7.- devono essere interpellate più imprese, di norma in numero non inferiore a tre.
III. I contratti di cui al punto 5, devono essere preceduti dal parere di congruità dell'Ufficio del Territorio.
IV. Le forme del procedimento sono libere, ma la trattativa deve essere documentata.
V. Le richieste formali di presentazione di offerta devono indicare i criteri di valutazione delle offerte stesse.
VI. Tali criteri sono:
a) quello del prezzo più basso, quando ciò che è richiesto è compiutamente definito nella richiesta di offerta;
b) quello dell’offerta più vantaggiosa, nelle restanti ipotesi, secondo più elementi cui viene attribuito un predeterminato peso, sì da consentire l’individuazione di un unico parametro numerico finale di valutazione e comparazione.
VII. La commissione incaricata della valutazione delle offerte deve essere nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle medesime.