Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 2 - GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 59 - Automezzi

I. Consegnatario degli automezzi è, per i mezzi dell'Amministrazione, l'Economo e, per gli Istituti o CSA, il rispettivo Direttore.

II. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
1. la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;
2. il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'Ufficio Economato.
III. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, e lo trasmette all'ufficio Economato.